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All'ultimo comma dell'articolo 47 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' aggiunto quanto segue: "Detto periodo potra' essere superato in tutti i casi in cui si verifichino situazioni di soprannumero rispetto all'organico".
Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
