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I concorsi interni per esami di cui all'articolo 82 della legge 26 marzo 1958, n. 425, possono essere banditi, quando occorra, distintamente per specialita' o mestiere.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-04;1256~art6 · fonte del testo