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Qualora per il primo biennio dalla data di decorrenza, degli effetti della presente legge i manovali con 10 anni di anzianita' non fossero sufficienti a coprire i posti disponibili delle qualifiche di ausiliario di stazione e di frenatore, saranno ammessi per lo stesso periodo allo scrutinio per l'avanzamento alle suddette qualifiche anche i manovali con anzianita' minore, purche' non inferiore a 5 anni. Per lo stesso periodo possono conferirsi promozioni per merito comparativo, alla qualifica di macchinista T. M. a favore del personale della qualifica di aiuto macchinista con almeno 5 anni di permanenza nella qualifica stessi ed in possesso della richiesta abilitazione modulo TV 209.
Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
