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Ai membri del Parlamento e' corrisposta una indennita' mensile di L. 65.000, nonche' un rimborso spese per i giorni delle sedute parlamentari alle quali essi partecipano. La misura di tale diaria sara' stabilita, dagli Uffici di presidenza delle rispettive Camere, tenendo conto della residenza o meno nella Capitale di ciascun membro del Parlamento. Le somme necessarie saranno iscritte nei capitoli del bilancio del Tesoro relativi alle dotazioni dei due rami del Parlamento.
Testo in vigore dal 21 agosto 1948 al 16 dicembre 2010
