Nei ruoli ad esaurimento di cui al precedente articolo e' inquadrato, in base a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel limite dei posti disponibili in ciascuna qualifica dei ruoli medesimi, il personale di cui al precedente art. 4, che risulti in servizio alla data del 1° maggio 1948, abbia i requisiti prescritti, fatta eccezione del limite massimo di eta' subordinatamente per altro all'adempimento di quanto stabilito al terzo comma del successivo art. 14, e non fruisca di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato, degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro o degli enti locali. Il collocamento nelle singole carriere e qualifiche e' effettuato secondo le norme di cui al successivi articoli.

Testo vigente dal 27 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-06;199~art6 · fonte del testo