Il personale di cui ai numeri 3) e 5) del precedente art. 4 e' inquadrato, subordinatamente al possesso del titolo di studio prescritto, nel ruolo della carriera rispettivamente corrispondente alla categoria di appartenenza e alle funzioni organicamente attribuite alla data del 1° maggio 1948. 1 E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 novembre 1961, n. 1247

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La L. 8 novembre 1961, n. 1247 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "La norma del primo comma dell'art. 8 della legge 6 marzo 1958, n. 199, deve intendersi, per il personale di cui al n. 5) dell'art. 4 della legge medesima, nel senso che detto personale e' inquadrato nel ruolo ad esaurimento della carriera corrispondente alle funzioni organicamente attribuite al personale medesimo alla data del 10 maggio 1948, se in possesso del titolo di studio prescritto, oppure nei ruoli delle carriere inferiori in relazione al titolo di studio posseduto. Per l'inquadramento del personale contemplato nel citato art. 8 nei ruoli ad esaurimento della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario si prescinde dal titolo di studio".

Testo vigente dal 24 dicembre 1961

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1958 al 24 dicembre 1961.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 novembre 1961, n. 1247

    La L. 8 novembre 1961, n. 1247 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "La norma del primo comma dell'art. 8 della legge 6 marzo 1958, n. 199, deve intendersi, per il personale di cui al n. 5) dell'art. 4 della legge medesima, nel senso che detto personale e' inquadrato nel ruolo ad esaurimento della carriera corrispondente alle funzioni organicamente attribuite al personale medesimo alla data del 10 maggio 1948, se in possesso del titolo di studio prescritto, oppure nei ruoli delle carriere inferiori in relazione al titolo di studio posseduto. Per l'inquadramento del personale contemplato nel citato art. 8 nei ruoli ad esaurimento della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario si prescinde dal titolo di studio".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-06;199~art8 · fonte del testo