Sono istituiti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i servizi centrali e periferici della alimentazione, i ruoli ad esaurimento di cui alla tabella annessa alla presente legge. I posti vacanti in ciascuna, qualifica superiore alla iniziale delle singole carriere verranno ricoperti mediante promozioni del personale appartenente alle qualifiche immediatamente inferiori della medesima carriera, osservando all'uopo le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato. Non sono consentite nuove immissioni in tali ruoli ed i posti risultanti vacanti e non conferibili sono soppressi dalla data della vacanza.

Testo vigente dal 27 marzo 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-06;199~art5 · fonte del testo