Il ripristino del diritto a fregiarsi delle medaglie al valor militare comporta la riattivazione del pagamento al decorato del soprassoldo, dalla data in cui il ripristino ha effetto, verso contemporanea cessazione ed imputazione delle somme eventualmente corrisposte a favore dei congiunti.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art89 · fonte del testo