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I residui delle somme versate presso gli uffici giudiziari per spese di cancelleria, e non ritirati dagli aventi diritto entro tre anni dalla definizione dell'affare, sono devoluti alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

Testo in vigore dal 5 marzo 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-02-07;65~art1 · fonte del testo