Gli onorari spettanti ai procuratori legali sono ridotti alla meta' di quelli fissati dal paragrafo IV, n. 71, della tabella B allegata alla legge 13 giugno 1942, n. 794, e dalle successive modificazioni. Agli effetti della liquidazione degli onorari, i procedimenti di cui alla presente legge si considerano di valore indeterminato. Non sono ammessi onorari di avvocato. I diritti di notifica spettanti agli ufficiali giudiziari sono ridotti alla meta'.

Testo vigente dal 25 giugno 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-06-03;320~art5 · fonte del testo