Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile
Art. 15 — Onorari e diritti dovuti ai procuratori
Ai procuratori, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti, per le prestazioni giudiziali in materia civile ed equiparate, gli onorari ed i diritti stabiliti dalla presente legge e dalla tabella B ad essa allegata.
Testo vigente dal 23 luglio 1942
