[1]nell'albo dei procuratori o nel registro dei praticanti.

[2]Gli onorari ed i diritti sono ridotti di un terzo per coloro che, senza essere iscritti nell'albo dei procuratori o nel registro dei praticanti procuratori, sono ammessi ad esercitare il patrocinio davanti ai pretori ed ai giudici conciliatori.

Testo vigente dal 23 luglio 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1942-06-13;794~art21 · fonte del testo