Art. 21 — Onorari e diritti dovuti ai non iscritti
[1]nell'albo dei procuratori o nel registro dei praticanti.
[2]Gli onorari ed i diritti sono ridotti di un terzo per coloro che, senza essere iscritti nell'albo dei procuratori o nel registro dei praticanti procuratori, sono ammessi ad esercitare il patrocinio davanti ai pretori ed ai giudici conciliatori.
Testo vigente dal 23 luglio 1942
