Il giudice, nel pronunciare condanna per le infrazioni alle disposizioni della presente legge dispone:

  • a)che siano poste a carico del condannato anche le spese di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori incaricati;
  • b)che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato, almeno su due giornali di grande diffusione, dei quali uno scelto fra i quotidiani;
  • c)che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia ed a quello del Comune in cui risiede il contravventore.

Testo vigente dal 17 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1526~art15 · fonte del testo