Per quanto non e' espressamente previsto dalla presente legge, si osservano le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonche' nel relativo regolamento approvato con regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni. Sono abrogati gli articoli 26 e 27 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033; gli articoli 2 e 4 del regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 381; l'ultimo comma dell'art. 14 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, e ogni altra di disposizione incompatibile con quelle della presente legge.

Testo vigente dal 17 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1526~art16 · fonte del testo