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E' differito al 31 dicembre 1983 il termine in materia di indennita' di espropriazione e di occupazione di urgenza stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 1982, n. 298, convertito nella legge 29 luglio 1982, numero 481. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1982 al 28 luglio 1983

urn:nir:stato:legge:1982-12-23;943~artunico · fonte su Normattiva