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E' differito al 31 dicembre 1983 il termine in materia di indennita' di espropriazione e di occupazione di urgenza stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 1982, n. 298, convertito nella legge 29 luglio 1982, numero 481. 1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 15-19 luglio 1983, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 27/07/1983, n. 205) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico della presente legge.

Testo in vigore dal 28 luglio 1983 al 1 gennaio 2002

urn:nir:stato:legge:1982-12-23;943~artunico · fonte su Normattiva