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Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1991. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 2.622 miliardi per l'anno 1993 e di lire 91 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 2002. Al complessivo onere di lire 3.441 miliardi si provvede parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1993 dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge 1› marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 22 marzo 1993, n. 71, convertito senza modificazioni dalla L. 20 maggio 1993, n. 151
2Il D.L. 22 marzo 1993, n. 71, convertito senza modificazioni dalla L. 20 maggio 1993, n. 151, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al presente articolo, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1993, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura dell'8,50 per cento alla misura del 7,50 per cento.
Testo in vigore dal 22 marzo 1993 al 16 gennaio 1994
