Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali

Art. 1 — Termini relativi alla partecipazione italiana a operazioni internazionali

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E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:

  • a)Joint Forge in Bosnia;
  • b)Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e Kosovo;
  • c)Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;
  • d)NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
  • e)United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
  • f)Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania;
  • g)Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2);
  • h)United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE). E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale EU Concordia in Macedonia. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale Enduring Freedom e alla missione Active Endeavour ad essa collegata. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale International Security Assistance Force-ISAF. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di 358.355.586 euro.

Testo in vigore dal 26 agosto 2003 al 19 marzo 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2003-08-11;231~art1 · fonte su Normattiva