Art. 1 — Termini relativi alla partecipazione italiana a operazioni internazionali
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E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:
- a)Joint Forge in Bosnia;
- b)Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e Kosovo;
- c)Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;
- d)NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
- e)United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
- f)Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania;
- g)Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2);
- h)United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE). 1 E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale EU Concordia in Macedonia. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale Enduring Freedom e alla missione Active Endeavour ad essa collegata. 1 E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale International Security Assistance Force-ISAF. 1 E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di 358.355.586 euro. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 20 gennaio 2004, n. 9, convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2004, n. 68
1Il D.L. 20 gennaio 2004, n. 9, convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2004, n. 68 ha disposto: - (con l'art. 3, comma 1) che "E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali: a) Joint Forge in Bosnia e alla missione Over the Horizon Force ad essa collegata; b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo; c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom; d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom; e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo; f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania; g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2); h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea, (UNMEE)." - (con l'art. 3, comma 2) che "E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate." - (con l'art. 3, comma 3) che "E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale International Security Assistance Force-ISAF." - (con l'art. 3, comma 4) che "E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM."
Testo in vigore dal 19 marzo 2004 al 9 ottobre 2010
