I contratti stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data del 31 dicembre 1996, sono prorogati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino al 30 aprile 1997, ovvero, se piu' ravvicinata, fino alla data dell'eventuale immissione in ruolo del personale a contratto risultato vincitore del concorso per titoli bandito ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e conformemente al disposto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121. A tale fine il termine per bandire il concorso e' fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la pianta organica del personale.

Testo vigente dal 31 dicembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-12-31;667~art3 · fonte su Normattiva