La durata in carica della commissione per il contenzioso, istituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, e' prorogata fino al 31 dicembre 1997. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 540 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 31 dicembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-12-31;667~art4 · fonte su Normattiva