Gli stanziamenti iscritti in bilancio in conto competenze e in conto residui, in applicazione delle leggi 26 febbraio 1992, n. 212, 30 settembre 1993, n. 388, 4 ottobre 1994, n. 579, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1996, possono esserlo nell'esercizio 1997. Le somme iscritte in conto residui al capitolo 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1996, non impegnate nell'esercizio 1996, possono esserlo nell'esercizio 1997.
Testo vigente dal 31 dicembre 1996
