E' differito al 31 dicembre 1995 il termine previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'articolo 4 della medesima legge. Gli ammessi a partecipare alla prima prova di idoneita' per l'iscrizione nel ruolo nazionale di cui all'articolo 1 della predetta legge n. 166 del 1992 possono continuare ad esercitare transitoriamente l'attivita' di perito assicurativo fino alla comunicazione dell'esito della prova. In attesa del riordino della commissione nazionale per i periti assicurativi, prevista dall'articolo 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, le materie e gli argomenti del programma di esame della prova di idoneita' per l'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 del presente articolo sono individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione e per l'ammissione all'esame, cui possono partecipare i soggetti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di laurea.

Testo vigente dal 20 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-05;25~art7 · fonte su Normattiva