Art. 8 — Disposizioni in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi
Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applicano esclusivamente agli impianti termici di potenza nominale superiore a 600 KW, a decorrere dal 1 ottobre 1995, ed a quelli superiori a 350 KW, a decorrere dal 1 giugno 1996.
Testo vigente dal 20 gennaio 1996
