Le disponibilita' dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo:

  • a)Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitolo 1107 in conto competenza e capitoli 1112, 7301, 7553, 7559, 7561, 7602, 8043 e 8044 in conto residui;
  • b)Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n.41. Per consentire la prosecuzione degli interventi per la riconversione delle produzioni di amianto, avviati ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 14 della medesima legge possono essere utilizzate anche negli anni 1996 e 1997.

Testo vigente dal 20 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-05;25~art9 · fonte su Normattiva