Art. 14 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a provvedere agli studi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, e alle attivita' di ricerca e di promozione scientifica e culturale connesse, sino alla concorrenza della somma di lire 800 milioni per l'anno 1991. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento e della relativa segreteria, di cui all'articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, gia' prorogate fino al 31 dicembre 1990 con l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, possono essere svolte fino al 31 dicembre 1991, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi terzo e quarto, della legge 22 dicembre 1982, n. 960. Per consentire il funzionamento del Comitato e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1991. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 900 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 21 maggio 1991 al 1 gennaio 2002
