Differimento di termini previsti da disposizioni legislative
Art. 19 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari, prorogato, da ultimo, dall'articolo 24 della legge 31 maggio 1990, n. 128, e' differito al 31 marzo 1993.
Testo in vigore dal 21 maggio 1991 al 1 gennaio 2002
