Differimento di termini previsti da disposizioni legislative
Art. 22 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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Per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine, di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, da ultimo prorogata dall'articolo 14, comma 2, del decreto- legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e' ulteriormente prorogata di due anni.
Testo in vigore dal 21 maggio 1991 al 1 gennaio 2002
