Articolo abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n.327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n.327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
L'apprensione del bene attraverso l'occupazione concreta rappresenta una fase autonoma del procedimento ablativo e deve perciò essere munita delle necessarie garanzie a favore di tutti i soggetti implicati, sia rispetto all'elemento bene, oggetto dell'ablazione, sia nella corresponsione del giusto indennizzo (v. massima B) che concerne, sia pure nel quadro di distinte posizioni, il soggetto passivo dell'occupazione ed il soggetto che la promuove. La garanzia sancita dall'art. 24, primo comma, Cost., deve quindi operare anche riguardo ai soggetti che abbiano promosso l'occupazione dei beni. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma quarto, l. 22 ottobre 1971, n. 865, nella parte in cui non prevede che anche l'espropriante possa proporre opposizione davanti alla Corte di appello contro la determinazione delle indennità di occupazione dei beni da espropriare, con atto di citazione notificato alle controparti nei modi ivi stabiliti e, quando l'espropriante sia il comune, con decorrenza del termine per l'opposizione dal giorno in cui sia pervenuta al comune stesso la comunicazione della determinazione di detta indennità da parte della commissione prevista dall'art. 16.
Art. 20 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata
La garanzia della tutela giurisdizionale non consente di far dipendere dal comportamento della p.a. - e in definitiva dal suo arbitrio - l'azionabilità della pretesa all'indennità per l'occupazione di urgenza delle aree da espropriare. È perciò illegittimo costituzionalmente - per violazione dell'art. 24 Cost. - l'art. 20, quarto comma, l. 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui, in mancanza della determinazione, ad opera della Commissione prevista dall'art. 16, dell'indennità di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consente ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne la liquidazione, a decorrere dall'occupazione del bene che ne è oggetto (non essendovi ragioni per differire tale decorrenza sino alla scadenza del termine quinquennale di legittima occupazione). - S. n. 67/1990.
Art. 20 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 14 Norme per la edificabilita' dei suoli · Art. 16 Norme per la edificabilita' dei suoli
Deve essere disatteso, ai fini del giudizio di costituzionalità promosso per violazione del principio di eguaglianza, il presupposto interpretativo da cui muove il giudice 'a quò, secondo il quale l'impugnato art. 20, primo comma, l. n. 865 del 1971, per la parte in cui prevede la decadenza del decreto di occupazione di urgenza non seguito da occupazione nel termine di tre mesi, sarebbe applicabile alle sole occupazioni concernenti la realizzazione di opere in ambito regionale e non anche a quelle di interesse statale. Tale interpretazione, già in un primo tempo adottata dalla Cassazione, fa leva sulla distinzione del procedimento espropriativo di carattere generale, finalizzato ad opere di competenza statale e disciplinato dalla l. n. 2539 del 1865, rispetto a quello riguardante opere regionali, di cui alla stessa l. n. 865 del 1971, talché, quest'ultima legge troverebbe applicazione nei procedimenti relativi ad opere regionali solo - ex art. 4, d.l. n. 115 del 1974 e art. 1 ter, d.l. n. 119 del 1971, - relativamente all'indennità di espropriazione e, per quel che più precisamente attiene al detto art. 20, solo - a seguito dell'intervenuta modifica apportata dall'art. 14, l. n. 10 del 1977 - relativamente al secondo comma dello stesso art. 20, il quale vieta la protrazione dell'occupazione oltre cinque anni dalla data di immissione del possesso. Senonché, come è stato posto in luce dalla più recente interpretazione sistematica della stessa Cassazione, l'identità di 'ratiò posta a base dei primi due commi della norma impugnata, e che è quella di impedire che la protrazione del periodo ed il suo inizio dalla immissione in possesso possano tradursi in una indefinita compressione, senza ragionevoli limiti temporali alla efficacia di esso, del diritto di proprietà e delle annesse facoltà di godimento, realizza una finalità unitaria che razionalmente accomuna il regime delle opere di competenza statale e locale, cosicché deve ritenersi che il citato art. 14, l. n. 10 del 1977, abbia inteso in effetti estendere anche la regola sui termini di decadenza, di cui al primo comma dell'art. 20, alla realizzazione di opere di competenza statale, con conseguente esclusione di diversità di disciplina tra le due ipotesi. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, secondo periodo, l. 22 ottobre 1971, n. 865, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Cfr. la pronunce della Cassazione a Sezioni Unite, sopra richiamate, nn. 12587 del 1991 e 2081 del 3 marzo 1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 20 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 5/1980.
Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 53 cost. · Art. 136 cost.
L'indennizzo assicurato all'espropriato dall'art. 42, comma terzo, Cost., se non deve costituire una integrale riparazione per la perdita subita - in quanto occorre coordinare il diritto del privato con l'interesse generale che l'espropriazione mira a realizzare - non puo` essere tuttavia fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica, ma deve rappresentare un serio ristoro. A tali fini deve aversi riguardo al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso secondo legge, come nel caso di aree destinate all'edificazione in quanto poste in zone gia` interessate dallo sviluppo edilizio. Per siffatti beni la determinazione dell'indennita` secondo il criterio del valore agricolo medio dei terreni, secondo i tipi di coltura praticati nella regione agraria interessata, introduce un elemento di valutazione del tutto astratto che porta alla liquidazione di indennizzi sperequati rispetto al valore dell'area da espropriare, con palese violazione del diritto a quello adeguato ristoro che la norma costituzionale assicura all'espropriato. Sono perciò illegittimi costituzionalmente gli artt. 16 e 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, 14 e 19 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 e dell'articolo unico della legge 27 giugno 1974 n. 247. - cfr. S. nn. 138/77, 115/69.
Art. 16 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 14 Norme per la edificabilita' dei suoli · Art. 19 Norme per la edificabilita' dei suoli · Art. 20 Norme per la edificabilita' dei suoli
Vanno restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, 17 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (concernente i criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione disposta ai sensi della legge predetta), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., in quanto, essendo intervenuta nel corso dei giudizi la l. 28 gennaio 1977, n. 10, che ha introdotto nuovi criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio, si rende necessario, da parte dei giudici a quibus, un nuovo esame della rilevanza della questione alla luce della nuova normativa.
Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 16 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 17 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 20, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (concernenti i criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost., in quanto si rende necessario, da parte dello stesso, un nuovo esame della rilevanza della questione, atteso che nel corso del giudizio è entrata in vigore la l. 28 gennaio 1977, n. 10, che ha introdotto nuovi criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio.
Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 20 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 16 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata
Nel corso di un giudizio incidentale di legittimità costituzionale la Corte può disporre la sospensione di ogni pronuncia sul rito e sul merito al fine di acquisire presso i competenti uffici della pubblica amministrazione i dati necessari per la completa ed approfondita conoscenza delle esigenze e degli interessi per la cui tutela siano state emanate le norme denunciate (nel caso di specie erano state denunciate alcune norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865).
Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 53 cost. · Art. 97 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
11 versioni dal 1971
urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art20 · fonte su Normattiva