Differimento di termini previsti da disposizioni legislative

Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327

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Il termine previsto, da ultimo, al 31 dicembre 1990 dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1990, n. 128, concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni previste dall'articolo 8, primo comma, del decreto- legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e' differito al 31 dicembre 1991.

Testo in vigore dal 21 maggio 1991 al 1 gennaio 2002

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urn:nir:stato:legge:1991-05-20;158~art3 · fonte su Normattiva