Il termine previsto, da ultimo, dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni previste dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e' fissato al 31 dicembre 1990.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 maggio 1991, n. 158
1con decorrenza dal 1 gennaio 1991
La L. 20 maggio 1991, n. 158 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine previsto, da ultimo, al 31 dicembre 1990 dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1990, n. 128, concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni previste dall'articolo 8, primo comma, del decreto- legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e' differito al 31 dicembre 1991." La medesima legge ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1991."
Testo vigente dal 5 giugno 1991
