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I diritti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non si applicano, sotto condizione di reciprocita' relativamente agli aeromobili statali stranieri non adibiti a servizi commerciali. Resta salva, inoltre, la facolta' dell'Amministrazione di concedere le agevolazioni previste dal secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 4 settembre 1946, n. 88, e rimangono ferme le esenzioni gia' accordate ai sensi del predetto secondo comma.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1956 al 29 agosto 1976
