Provvedimento abrogato dalla l. 5 maggio 1976, n. 324.
Abrogato dal 29 agosto 1976
Provvedimento abrogato dalla l. 5 maggio 1976, n. 324.
Abrogato dal 29 agosto 1976
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1956 al 29 agosto 1976. 106 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per ogni passeggero in partenza per l'estero che prende imbarco su un aeromobile e' dovuto un diritto non superiore a lire 1000. Il diritto non e' dovuto quando trattasi della continuazione di un viaggio interrotto e l'interruzione dipenda dalla necessita' di cambiare aeromobile o comunque da una causa estranea alla volonta' del passeggero. Il diritto non e' dovuto, inoltre, per i bambini fino a due anni e per i dipendenti dello Stato che viaggiano per motivo di servizio. La misura di esso e' ridotta alla meta' per i ragazzi fino a dodici anni. Il diritto e' dovuto dal vettore, che puo' rivalersene nei confronti dei passeggeri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 5 MAGGIO 1976, N. 324
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-01-09;24~art6 · fonte del testo