Art. 1
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Per le autenticazioni delle firme sulle dichiarazioni di consenso ricevute dall'Amministrazione centrale del debito pubblico e dalle Intendenze di finanza, e' dovuto al notaio o all'agente di cambio autenticante, il diritto di lire 5 per ogni 1000 lire del capitale nominale della rendita alla quale il consenso si riferisce. Tale diritto non puo' essere inferiore a lire 50, ne' superiore a lire 1000.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1952 al 16 dicembre 2010
