Diritti spettanti ai notai ed agli agenti di cambio accreditati per le operazioni di debito pubblico
Art. 2
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E' abrogato l'art. 206 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1952 al 16 dicembre 2010
