Art. 106
[1]L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l'applicazione dell'art. 188 di questa legge.
[2]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 68)).
[3]Il Ministro per la cultura popolare puo' far procedere al sequestro di un esemplare o di una copia dell'opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.
Testo vigente dal 29 aprile 2003, tuttora in vigore · versione 29 su Normattiva