Art. 137
L'autore e' obbligato:
- 1)a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe;
- 2)a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva