Art. 149
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Agli effetti di questa legge sono considerate vendite pubbliche:
- a)le vendite effettuate nelle mostre ed esposizioni autorizzate ai sensi del R. decreto-legge 21 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607;
- b)le vendite giudiziarie;
- c)le vendite effettuate con il sistema dei pubblici incanti;
- d)le vendite delle opere, comprese nelle offerte al pubblico per l'incanto, ma sottratte alla gara mediante preventiva trattativa privata;
- e)le vendite effettuate in occasione di mostre personali, organizzate od eseguite da terzi.
Testo vigente dal 16 luglio 1941 al 9 aprile 2006 · versione 0 su Normattiva