Art. 151
Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 150, e' calcolato al netto dell'imposta.
Testo vigente dal 9 aprile 2006, tuttora in vigore · versione 34 su Normattiva
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Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 150, e' calcolato al netto dell'imposta.
Testo vigente dal 9 aprile 2006, tuttora in vigore · versione 34 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1941
urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art151 · fonte su Normattiva