Art. 151
Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 150, e' calcolato al netto dell'imposta.
Testo vigente dal 9 aprile 2006, tuttora in vigore · versione 34 su Normattiva
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Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 150, e' calcolato al netto dell'imposta.
Testo vigente dal 9 aprile 2006, tuttora in vigore · versione 34 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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Collegamenti
Art. 321
e imputazione dell'imposta minima suppletiva (articolo 21 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 1. L'imposta minima suppletiva attribuita allo Stato italiano si determina moltiplicando l'importo complessivo dell'imposta minima suppletiva, calcolata ai …
Art. 250
sostitutiva di ingresso nel regime speciale (articolo 1, comma 126, 128, 129, 130, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 1. L'ingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore normale degli immobili nonche' dei diritti reali su immobili destinati alla locazione…
urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art151 · fonte su Normattiva
Art. 39-sexies — Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto
Sulle cessioni e sulle importazioni dei tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis e 39-ter l'imposta sul valore aggiunto e' dovuta, in una sola volta, a seconda dei casi dal depositario autorizzato che effettua l'immissione al consumo o dal destinatario registrato…