Art. 152
Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 e' a carico del venditore. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), e' a carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma 2. Fino al momento in cui il versamento alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate. I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.
Testo vigente dal 9 aprile 2006, tuttora in vigore · versione 34 su Normattiva