Art. 154
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[1]Le opere d'arte che in una vendita pubblica abbiano raggiunto almeno il prezzo indicato dall'art. 146 debbono essere denunciate, a cura di chi legalmente presiede alla vendita, all'Ente italiano per il diritto di autore. Questo provvede alla relativa registrazione nelle forme stabilite dal regolamento.
[2]L'eseguita registrazione fa prova del prezzo raggiunto dall'opera salvo impugnativa di falso.
Testo vigente dal 16 luglio 1941 al 19 settembre 2000 · versione 0 su Normattiva