Art. 154
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[1]Le opere d'arte che in una vendita pubblica abbiano raggiunto almeno il prezzo indicato dall'art. 146 debbono essere denunciate, a cura di chi legalmente presiede alla vendita, all'(( Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE))). Questo provvede alla relativa registrazione nelle forme stabilite dal regolamento.
[2]L'eseguita registrazione fa prova del prezzo raggiunto dall'opera salvo impugnativa di falso.
Testo vigente dal 19 settembre 2000 al 9 aprile 2006 · versione 26 su Normattiva