Art. 166
Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice puo' ordinare che la sentenza venga pubblicata per la sola parte dispositiva in uno o piu' giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva