Art. 172

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[1]Se i fatti preveduti nell'articolo precedente sono commessi per colpa la pena e' dell'ammenda sino a lire diecimila.

[2]Con la stessa pena e' punito chiunque:

[3]E' punito con l'ammenda fino a lire duemila chiunque violi le norme degli articoli 177 e 178.

Testo vigente dal 16 luglio 1941 al 11 giugno 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art172 · fonte su Normattiva