Art. 172
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[1]Se i fatti preveduti nell'articolo precedente sono commessi per colpa la pena e' dell'ammenda sino a lire diecimila.
[2]Con la stessa pena e' punito chiunque:
- a)esercita l'attivita' di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183;
- b)non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e 154;
- c)viola le norme degli articoli 175 e 176.
[3]E' punito con l'ammenda fino a lire duemila chiunque violi le norme degli articoli 177 e 178.
Testo vigente dal 16 luglio 1941 al 11 giugno 1993 · versione 0 su Normattiva