Art. 174
Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa, costituitasi parte civile, puo' sempre chiedere al giudice penale l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli articoli 159 e 160.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva