Art. 26
[1]Nelle opere indicate nell'art. 10, nonche' in quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coadiutori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.
[2]Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto e' di cinquanta anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione e' stata effettuata, salve le disposizioni dell'art. 30 per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche.14
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 febbraio 1996, n. 52
14La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge medesima, sono elevati a 70 anni."
Testo vigente dal 25 febbraio 1996, tuttora in vigore · versione 15 su Normattiva