Art. 37
[1]Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parola e di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale, l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all'autore della parte coreografica o pantomimica e, nelle riviste musicali, all'autore della parte letteraria.
[2]Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono applicabili a queste opere le disposizioni degli articoli 35 e 36.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva