Art. 53
[1]Nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente articolo puo' essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni cinque o frazioni di cinque concerti.
[2]Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva