Art. 60
Qualora il Ministero della cultura popolare lo disponga, l'ente esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini del regolamento.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva